Art. 4.
(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è assistita da una Conferenza tecnica composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nei settori di attività dell'Agenzia nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.
      2. La Conferenza tecnica ha competenze consultive e, in particolare, esprime pareri sul contenuto tecnico ed economico dei progetti che l'Agenzia approva ai fini del relativo finanziamento.
      3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

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